Domenica 22 marzo 2020

La nuova stretta alle attività dal 23 marzo al 3 aprile: anticipazioni in attesa del testo definitivo

a cura di: Meli e Associati
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La nuova stretta alle attività dal 23 marzo al 3 aprile: anticipazioni in attesa del testo definitivo

Nella tarda serata di sabato 21 marzo, il Presidente del Consiglio ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa. Il video e il testo integrali sono disponibili sul sito internet del Governo.

Ne riportiamo solo un estratto:

"Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità.

Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale".

Purtroppo la lista a cui il Presidente dice di aver lavorato non è ancora disponibile in questo momento. E non è nemmeno chiara la precisazione riguardante "le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale" che resterebbero consentite seppur "al di fuori delle attività ritenute essenziali".

Il Sole24Ore ha pubblicato una lista indicativa delle attività considerate essenziali. Disponibile QUI.

Ma ribadiamo che bisognerà attendere il Decreto definitivo per avere qualche risposta certa.

Nel pomeriggio di ieri la regione Lombardia aveva in parte anticipato il Governo pubblicando una ordinanza (testo completo on line) che, tra l'altro, prevede:

  • sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

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