Giovedì 4 gennaio 2024

Coefficienti del diritto di usufrutto 2024

a cura di: Studio Valter Franco
PDF
Coefficienti del diritto di usufrutto 2024

In conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse al 2,5% con decorrenza 1.1.2024 (D.MEF GU 288/2023), con altro Decreto MEF 21.12.2023  pubblicato sulla GU 302 del 29.12.2023) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2024.

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro - D.P.R. 131/1986 - come da tabella  riportata in allegato al  Decreto MEF.

Come si calcola il diritto di usufrutto

Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a)
Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 - coefficiente da tabella decreto MEF   = 26 (c)
Rendita annua (a) x (b) = 3.750  (d) (d=150.000 x2,5%)
Valore dell’usufrutto: (d) x (c) =  97.500  (e)  (e= 3.750x26)
Valore della nuda proprietà: (a) - (e) = 52.500  (= 150.000 - 97.500)

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.

Età del beneficiario 

(anni compiuti)

Coefficiente

Da 0 a 20

38

da 21 a 30

36

da 31 a 40 

34

da 41 a 45

32

da 46 a 50

30

da 51 a 53

28

da 54 a 56 

26

da 57 a 60

24

da 61 a 63

22

da 64 a 66

20

da 67 a 69

18

da 70 a 72

16

da 73 a 75

14

da 76 a 78

12

da 79 a 82

10

da 83 a 86

8

da 87 a 92

6

da 93 a 99

4

 

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS