a cura di: Dott. Attilio Romano
DOC | ID 231987 | pub. 23/09/2015 | 292 B L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale, al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
			
		L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale, al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.AteneoWeb s.r.l.
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