Con il Provvedimento dell'8 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 259854 del 10 luglio 2020, in tema di credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto "Rilancio") e alle istruzioni del modello di comunicazione .
Le modifiche sono state introdotte alla luce di quanto disposto dall'Art. 1, commi 1098-1099, della Legge di Bilancio 2021.
In particolare, l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite il modello F24, è previsto entro il 30 giugno 2021, e non più entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, i beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso entro il 31 giugno 2021, anziché il 31 dicembre 2021.
La Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, come da modifiche apportate alle istruzioni del modello, può invece essere inviata entro e non oltre il 31 maggio 2021.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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