Mercoledì 9 ottobre 2024

Adempimento collaborativo: più semplice il codice di condotta per contribuenti che vi aderiscono

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Più semplice la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo.

Con Decreto del 3 ottobre 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze apporta modifiche al decreto 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132 e concernente "Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo", andando ad eliminare la disposizione secondo cui tale Codice di condotta debba essere sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti contestualmente all’ammissione al regime o entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 29 aprile 2024. Tale disposizione, infatti, "comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l’Agenzia delle entrate".

Le suddette modifiche, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.


Fonte: https://www.finanze.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

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  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

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