Lunedì 19 luglio 2021

Agenzia Entrate: nuovi servizi web e restyling dell'area riservata

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Comunicato Stampa del 14 luglio 2021 l'Agenzia Entrate informa dell'avvio di nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e per la dichiarazione di Successione con la compilazione assistita. Si tratta, in particolare:

  • del servizio "Consegna documenti e istanze";
  • dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva;
  • del servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

I tre nuovi servizi non richiedono installazioni e configurazioni in remoto di alcun software: l'utente accede semplicemente con credenziali Spid, oppure o con la propria CIE o CNS, o con le credenziali Fisconline Entratel.

Il servizio "Consegna documenti e istanze" permette di inviare direttamente online alcune tipologie di documenti ed istanze agli uffici delle Entrate, senza recarsi fisicamente ai front-office.
Il servizio "Successione Web" consente di inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali ed è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Per accedere è sufficiente inserire le proprie credenziali e si sarà guidati alla corretta compilazione dei campi, segnalando eventuali errori. Una nuova funzionalità permette invece di importare i dati in possesso dell'Agenzia.

Nel Comunicato Stampa le Entrate informano anche del restyling dell'area riservata del portale, che si arricchisce di nuovi servizi e funzionalità e diventa più semplice da fruire tramite smartphone e tablet. 


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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