Con Provvedimento del 31 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, e le relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 1216/1961, gli assicuratori sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, per via telematica ed entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.
I dati da comunicare, in base alle specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il provvedimento, sono:
Il modello approvato è da utilizzare a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023 con riferimento all’imposta dovuta per il 2022.
Da segnalare, nella nuova versione del modello, due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: premi assicurazione
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