Martedì 7 marzo 2023

Bilancio di sostenibilità: primi obblighi dal 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Direttiva sulla comunicazione della sostenibilità “Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)” è stata adottata in via definitiva dal Parlamento europeo l’11 novembre 2022 e dal Consiglio Europeo il 28 novembre 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 dicembre 2022.

L’applicazione delle regole previste dalla Direttiva CSRD avverrà tra il 2024 e il 2028 secondo diverse fasi:

  • dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria
  • dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali)
  • dal 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate. Le PMI potranno scegliere di non partecipare fino al 2028

L’obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applicherà anche a tutte le imprese non europee che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’UE e che hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie.

Direttiva rendicontazione societaria di sostenibilita


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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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