Venerdì 5 maggio 2023

Bonus edilizi: definiti i codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito  i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2023.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, dunque, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni in esse riportate.

Nella stessa Risoluzione del 2 maggio l'Agenzia delle Entrate istituisce anche i codici da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

  • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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