Con la Risposte n. 346 e 348 del'11 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riprende l'argomento del cosiddetto "Bonus facciate" e fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli ambiti applicativi del bonus.
In particolare, nella risposta n. 346 l'Agenzia chiarisce che le spese sostenute relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane (Art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) non possono beneficiare del bonus facciate.
Con la successiva risposta n. 348, invece viene chiarito che possono rientrare nella detrazione i lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell'edificio parzialmente visibile dalla strada. In particolare, possono beneficiare del bonus anche i lavori che sono effettuati su parti interne dell'edificio, ma sono parzialmente visibili dalla strada.
Si ricorda che il Bonus facciate è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: bonus mobili ed elettrodomestici
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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