Con Provvedimento del 20 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate illustra le regole per fruire del nuovo Bonus "agricoltura", il credito d’imposta destinato a supportare le reti di imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.
Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, è pari al 40% degli investimenti sostenuti, può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50.000 euro.
Destinatarie del bonus sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.
Per fruire del bonus queste imprese dovranno comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, e utilizzando il modello approvato con lo stesso Provvedimento del 20 maggio, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023. In particolare, per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata nella finestra temporale che va dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza l'Agenzia Entrate pubblicherà un provvedimento con la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: bonus mobili ed elettrodomestici
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