A decorrere dal 2023 il credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali (cd. ‘Bonus pubblicità‘) viene concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. E’ richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno prenotato l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023, per beneficiare dell’agevolazione devono ora inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 la dichiarazione sostitutiva relativa al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023.
La dichiarazione sostitutiva relativa al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, con le seguenti modalità alternative:
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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