Mercoledì 29 maggio 2024

Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, recentemente pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, contiene tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito.

In tema di rateizzazione ordinaria l'Agenzia ricorda che il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma superiore ai 120mila euro, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare.
Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

Tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande nella guida.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

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    a cura di: Dott. Attilio Romano
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