Con Provvedimento del 28 ottobre l'Agenzia delle Entrate dispone che gli operatori finanziari (Banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio) tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, da quest’anno devono trasmettere anche il valore dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione.
Le informazioni devono essere trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti. Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione è il 31 dicembre 2024.
La comunicazione dei dati è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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