Questi impatti negativi, spiega Assonime, non generano effetti nei processi di valutazione, inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. Sono quindi da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa, che potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Gli elementi di incertezza, continua Assonime, condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.
In considerazione di queste difficoltà, il decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d'esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020.
Nell'ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell'informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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