Giovedì 6 giugno 2024

Crediti inesigibili: la Cassazione distingue l’errore di stima dal falso in bilancio

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
PDF

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, ha statuito che il bilancio è un “… atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformità della situazione fattuale rispetto a parametri predeterminati). E per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata (Sez. 5, n. 22B8 del 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262728; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 2013, Rv. 254305). Solo in questi casi, infatti, divenendo l’esposizione del dato un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi “falsa” (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/20:1.6, Coatti, Rv. 268672; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213366). …”.

Il caso in questione riguardava i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, accusati  (e condannati in primo grado) del reato di bancarotta, per aver, cagionato il dissesto della società omettendo di svalutare per tempo i crediti inesigibili.

Per i Giudici di Cassazione anche se la stima sull’esigibilità dei crediti si sia rilevata fallace, non significa necessariamente che sia stata anche falsa, poiché la scienza aziendalistica non individua criteri predeterminati ma soltanto alcuni indicatori dai quali desumere «la probabilità» che un credito abbia perso valore. Nel caso in questione i giudici di merito che avevano inizialmente condannato gli amministratori della società fallita, non avevano però indicato in sentenza i criteri di valutazione applicabili né spiegato come il loro mancato utilizzo avesse inciso sulla determinazione del valore.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione della notizia risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS