Le regole sul Tax credit ZLS sono approdate in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del 30 agosto 2024, relativo al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), introdotto dal Decreto Coesione, è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre.
Nel testo le regole per l'accesso al contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, rivolto alle imprese che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (Zls) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite F24 da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di spettanza del contributo.
Per il 2024, il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro.
Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con l'indicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024, utilizzando un apposito modello di prossima approvazione.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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