Con Provvedimento del 22 settembre scorso l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” insieme alle relative istruzioni.
Il provvedimento, inoltre, definisce istruzioni, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali, e riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) che nel 2022 hanno avuto un reddito non superiore a 15mila euro.
L’ammontare del contributo richiesto è pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.
La domanda dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, dal 2 al 31 ottobre, attraverso una procedura web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.
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Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: altre detrazioni e deduzioni
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