L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 sul nuovo Patent box, introdotto dal Dl n. 146/2021, e ha pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022.
La versione definitiva della circolare arriva a conclusione della consultazione pubblica con gli operatori del settore, conclusasi in data 3 febbraio 2023, e riporta anche le risposte a specifici quesiti in materia.
Il nuovo regime Patent box permette di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa e non integra elementi di concorrenza fiscale dannosa, in quanto l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (trattasi in particolare dei cosiddetti regimi “front-end”).
Pur mantenendo i principi base e i requisiti sostanziali del precedente regime, il nuovo Patent box si differenzia rispetto al passato in quanto si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
Nella Circolare pubblicata l'Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito ai seguenti aspetti del nuovo regime:
a) impianto generale dell’istituto;
b) requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
c) condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
d) soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
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