Con il decreto legge liquidità del 6 aprile 2020 è stato ulteriormente potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI.
Nelle intenzioni del Governo questa misura ha l'obiettivo di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività.
Il Fondo, già ampliato dal decreto cura Italia con 1,5 miliardi di euro, "completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo" si legge in una nota del MISE.
A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l'impresa) un accesso agevolato al credito.
Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.
Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
La garanzia prestata dal Fondo può essere di tre tipi distinguibili in base ai soggetti ammessi a richiederla e alle qualità della tutela accordata alla banca in caso di inadempimento.
Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall'escussione della garanzia a causa dell'inadempimento o dell'incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.
Il Fondo di Garanzia per le PMI è gestito dagli istituti di credito membri del raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI"):
Mediocredito Centrale S.p.A. www.mcc.it
Artigiancassa S.p.A. www.artigiancassa.it
DEPObank S.p.A www.depobank.it
MPS Capital Services www.mpscapitalservices.it
Mediocredito Italiano www.mediocreditoitaliano.com
Tutte le informazioni utili e attendibili in ordine alla garanzia del Fondo di garanzia sono reperibili sul sito ufficiale www.fondidigaranzia.it.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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