Venerdì 10 marzo 2023

E-fatture e corrispettivi tardivi: come regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento o tregua fiscale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Provvedimento del 6 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate indica le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva e della Guardia di Finanza, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini previsti rispettivamente:

  • dal comma 4, articolo 21, del DPR 29 ottobre 1972, n. 633;
  • dal comma 6-ter, articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

Queste informazioni forniscono ai contribuenti i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso o tramite le diverse forme di definizione previste dalla “Tregua fiscale” (Legge n. 197/2022), oltre a permettere loro di fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.

    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

    Prova la versione DEMO!

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  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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