Venerdì 11 febbraio 2022

Esenzione Iva con diritto a detrazione per le locazioni di tendostrutture per tamponi e vaccini anti Covid

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453, della Legge di bilancio 2021, le prestazioni di servizi acquistati da una Fondazione e indicate nel contratto di locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, predisposti per l'effettuazione di tamponi e per la somministrazione di vaccini contro il Covid in modalità "drive in" completi di servizi accessori, possono beneficiare del particolare regime di esenzione iva con diritto a detrazione.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate nella Risposta ad interpello n. 81 del 9 febbraio 2022.

L'interpello è stato proposto da una società che svolge attività di noleggio strutture complete di accessori, quali impianti di riscaldamento e condizionatori, che ha concesso in locazione ad una Fondazione diverse tendostrutture per gli scopi sopra indicati.

Le prestazioni di servizi indicate nel contratto tra la società istante e la fondazione, chiarisce ancora l'Agenzia Entrate nella risposta, possono essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo alla società, del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

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    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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