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Venerdì 12 giugno 2020

Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a 25mila euro: 503.660 le domande pervenute

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Sono 503.660 le domande pervenute al Fondo di Garanzia, nel periodo che va dal 17 marzo all'8 giugno 2020 per finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%.
Lo segnalano il Ministero dello Sviluppo economico e il Mediocredito Centrale. Complessivamente, sono invece 555.200 le richieste attivate.

Di queste:

  • 552.142 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità per un importo di euro 26.395.229.104,94, in particolare:
  • 503.660 le operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 10.270.680.798,53;
  • 805 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 136 operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo;
  • 16.351 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 14.776 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%;
  • 8.205 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%;
  • 3.499 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;
  • 199 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%;
  • 4.511 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
  • 3.058 ai sensi della previgente normativa.

Fonte: https://www.sviluppoeconomico.gov.it
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    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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