Lunedì 31 maggio 2021

Il contributo a fondo perduto DL Sostegni: l'analisi dei Commercialisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento che esamina le principali caratteristiche del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del Decreto "Sostegni" (DL 22 marzo 2021 n. 41), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, analizzando, in particolare, i presupposti per la fruizione del beneficio, le indicazioni di prassi amministrativa sulla corretta quantificazione del contributo e le modalità di predisposizione e trasmissione della relativa istanza. 

Il contributo, ricordiamo, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e a quanti producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano subìto una riduzione non inferiore al 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019.

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Fonte: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025

    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

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