In Gazzetta Ufficiale le misure per la concessione di contributi per iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale (attività aperte o dirette al pubblico a titolo gratuito volte all'organizzazione di fiere, sagre e manifestazioni) dirette alla valorizzazione del settore agricolo e agroalimentare e che puntino a migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo del patrimonio agroalimentare, ittico e forestale italiano.
Il Decreto 4 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per le suddette iniziative rivolte alla valorizzazione di:
Beneficiari dei contributi sono:
che abbiano sede in Italia e non abbiano scopo di lucro.
Sono escluse le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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