Mercoledì 15 settembre 2021

In caso di inesistenza dell'indirizzo i termini per la notifica sono prorogati

a cura di: FiscoOggi
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Con la pronuncia in esame la Ctr ha esteso il principio espresso dalla Cassazione, finora applicato ai soli casi di notificazione di atti del processo, anche agli atti tributari "sostanziali".

Nel caso in cui la notificazione di un atto tributario da eseguirsi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, è possibile riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari in base alla comune diligenza per conoscere il primo esito negativo ed assumere le informazioni indispensabili per la nuova notifica.
Così, estendendo agli atti “sostanziali” una regola generalmente applicabile agli atti del processo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3436/11/2021 dello scorso 8 luglio, ove si precisa altresì che in questa ipotesi gli effetti della nuova notificazione che sia andata a buon fine retroagiscono alla data della iniziale attivazione del procedimento.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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