Lunedì 18 luglio 2022

In vigore il "Codice della Crisi e dell'Insolvenza"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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In vigore, da venerdì 15 luglio 2022, la quasi totalità del corpo normativo denominato "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" previsto dalla legge 155 del 19 ottobre 2017.

L'entrata in vigore era stata più volte rinviata (e modificata nei contenuti).

La principale novità, per le imprese che non sono ancora in crisi, è rappresentata dall'obbligo:

  • per l'imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
  • per l'imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».

Il Codice prevede attività finalizzate alla prevenzione della crisi messe in atto anche da creditori istituzionali (Agenzia Entrate, INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate-Riscossione). Proprio in questi giorni l'Agenzia Entrate ha iniziato ad inviare una "Lettera di Compliance" a coloro che, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, presentano un debito Iva scaduto di importo superiore ad Euro 5.000; la lettera, in questo caso, non è un semplice richiamo ad adempiere, ma rappresenta un invito ad esaminare tempestivamente una situazione potenzialmente critica a cui l'imprenditore potrebbe ancora porre rimedio ricorrendo alle opportune procedure.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione associazione temporanea d’impresa

    L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
    L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario del professionista d’impresa

    Formulario del professionista d’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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