È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di sabato) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2022 si può validamente inviare il modello IVA 2022 per il 2021.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:
A partire dal 1° agosto 2022, la dichiarazione annuale IVA per il 2021 non presentata si considera omessa.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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