L'articolo 1, commi 242 e 243 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) hanno introdotto alcune importanti disposizioni in materia di obblighi anagrafici.
In particolare, il comma 242, di modifica della Legge n. 1228/1954, da un lato eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero, dall'altro riduce la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive da parte dell'interessato, purché rese comunque entro 90 giorni dal termine prescritto.
In particolare, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici la sanzione amministrativa "piena" è ora compresa tra i 100 e i 500 euro. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (quindi a 10,00 euro) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Introdotte anche misure più severe per chi, spostando anche solo di fatto la propria residenza all’estero, non ottempera all’iscrizione all’AIRE.
Per la mancata comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero è infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 200 e i 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni, sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
L’accertamento e all’irrogazione della sanzione è di competenza esclusiva del Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il successivo comma 243 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024 prevede uno specifico obbligo di segnalazione al Comune di iscrizione anagrafica in capo a tutte le amministrazioni pubbliche che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di elementi tali da indicare la residenza all’estero, anche solo di fatto, del concittadino. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
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