Mercoledì 19 ottobre 2022

LA PREVENZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA con le app di AteneoWeb realizzate appositamente per le MPMI

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal 15 luglio 2022 sono in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi che si fondano sul presupposto che TUTTE le imprese adottino misure minime per individuare con adeguato anticipo i segnali della crisi. Monitorando la salute dell'impresa, tuteliamo infatti anche gli interessi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: fornitori, finanziatori, dipendenti, clienti, soci, amministratori, erario ed enti previdenziali. Sappiamo però che in Italia il 95% delle imprese (delle cosiddette "partite IVA") occupano pochissimi dipendenti e sono poco strutturate.
Molte di queste si affidano al Commercialista di fiducia per tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.

La sfida a cui i Commercialisti delle piccole e micro imprese sono chiamati è quella di offrire soluzioni efficaci ed economiche:

  • con un costo contenuto
  • che non necessitino di molto tempo per l'inserimento e la gestione dei dati
  • che coinvolgano il cliente in modo che riesca meglio a percepire ed apprezzare il lavoro del suo consulente.

Con questi obbiettivi abbiamo realizzato e pubblicato diversi applicativi e servizi destinati alle piccole e micro imprese (clicca sui titoli per saperne di più e per valutare la versione dimostrativa):

  1. Misure Idonee Impresa Individuale e Adeguati Assetti Micro Imprese: versione Cloud 
  2. Esame assetto organizzativo: guida alla mappatura dei rischi e dei controlli aziendali 
  3. Easy Alert PMI 2022: versione cloud 
  4. Gestione Tesoreria PMI: versione Cloud
  5. DSCR sulla base delle indicazioni del CNDCEC per la Crisi d'Impresa: versione Cloud 
  6. Business Plan per PMI: versione Cloud
  7. Rating MCC on Demand
  8. Analisi di bilancio online
  9. CR Expert: analisi della Centrale Rischi Banca d'Italia
  10. Test risanamento PMI: versione Cloud
  11. Verbale di riunione del CDA con relazione art. 2381 c.c. e monitoraggio 'Anti crisi' ex art. 2086 c.c.


Vai alla sezione MONITORAGGIO CRISI D'IMPRESA (TOOLS) del nostro sito internet! CLICCA QUI.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione associazione temporanea d’impresa

    L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
    L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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