Martedì 12 settembre 2023

LA RIFORMA DELLO SPORT: strumenti operativi per Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal 5 settembre è entrato in vigore il Dlgs 29 agosto 2023, n. 120 che ha modificato e integrato i Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Con il provvedimento sono state confermate le novità legate alle modifiche statutarie delle Asd e SSd da effettuarsi entro il 31 dicembre, come avevamo anticipato, e sono state introdotte delle semplificazioni per la gestione dei lavoratori sportivi.

Abbiamo predisposto una serie di formulari e strumenti operativi utili alle associazioni e società sportive dilettantistiche per informarsi ed adeguarsi alle nuove norme in vigore.

Ne citiamo solo alcuni:

  • Pacchetto Enti sportivi dilettantistici: check list e documenti aggiornati al D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36;
  • Pacchetto adempimenti giuridico-fiscali e del lavoro per la gestione dei lavoratori sportivi: check list e fac-simili di contratti;
  • LA RIFORMA DELLO SPORT: adeguamento statuti e nuove regole per i lavoratori del settore;
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche: facsimile di formule per adeguare gli statuti;
  • Società Sportive Dilettantistiche: facsimile di formule per adeguare gli statuti;
  • Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2023

Vai alla sezione del nostro sito internet dedicata alla Riforma dello Sport.
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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di concessione di uso di palestra

    La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
    Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
    La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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