Lunedì 11 aprile 2022

Legge di bilancio: le proroghe dei bonus casa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate illustra e analizza le principali novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2022.
 
Tra queste, l’estensione al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili ("Bonus mobili") e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici ("Bonus verde"). 
L'Agenzia ricorda inoltre la proroga al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate, con percentuale ridotta dal 90 al 60%
Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, ricorda l'Agenzia, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
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