Sono aperte le candidature per la partecipazione alla settima edizione del Mese dell’educazione finanziaria 2024, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EDUFIN).
L'iniziativa, che si terrà nel mese di novembre, prevede un programma di seminari, lezioni, webinar, giochi, laboratori didattici e spettacoli gratuiti, in presenza e online in tutta l’Italia, sul tema della gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.
Possono presentare la propria candidatura associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione che intenda impegnarsi nel campo dell’educazione finanziaria tramite l'organizzazione di eventi di qualità che rispettino i criteri di partecipazione stabiliti dalle Linee Guida del Mese del Comitato Edufin.
Per partecipare è possibile compilare l’apposito form online disponibile sul sito www.quellocheconta.gov.it e presentare la propria iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo e l’apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: il 18 ottobre 2024.
Le iniziative approvate dal Comitato, saranno pubblicate all’interno del calendario del "Mese dell’Educazione Finanziaria 2024" sul sito del Comitato www.quellocheconta.gov.it.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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