Il 23 novembre scorso è stato inaugurato il Registro Nazionale, telematico e pubblico. Nel Registro si possono iscrivere le Organizzazioni non Profit.
Chiariamo, subito, che l'ingresso nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non è obbligatorio.
Chiariamo, inoltre, che le opportunità offerte sono tante e tali da dissipare eventuali perplessità da parte dell'Ente. Infatti, con l'accesso si accede alle nuove agevolazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore e al riparto del cinque per mille dell'Irpef destinato al "volontariato".
Il Registro risponde al principio di trasparenza. Un ulteriore favorevole requisito perché risponde all'esigenza di tutti gli interessati che intendano conoscere specificità e caratteristiche degli Enti del Terzo Settore. In esso saranno contenute, non solamente le informazioni di base dell'Ente, (quali la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale) ma anche rilevanti notizie e dati, quali l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta, le generalità del rappresentante legale e dei soggetti che ricoprono cariche sociali, le modifiche dello Statuto e soprattutto i Rendiconti economici e sociali dell'Ente.
Abbiamo pubblicato dei modelli e formule, suddivisi per tipologia di Ets (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, centri di servizi di volontariato e gestione amministrativa dell'ente), che rappresentano un utile strumento di lavoro per I professionisti e i responsabili degli Enti che dovranno gestire tali nuove tipologie di soggetti.
I modelli e le formule pubblicati sono aggiornati tenendo conto delle seguenti novità:
CLICCA QUI per accedere ai modelli e formule pubblicati e QUI per accedere all'area dedicata agli Enti del terzo settore.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi