Venerdì 11 aprile 2025

Nuovi codici Ateco 2025: comunicazione di variazione dati non obbligatoria

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dal 1° gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, approntata dall'Istat, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). L'operatività della nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
L'Agenzia delle Entrate, al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Gli operatori interessati sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare alle Entrate.
Per le dichiarazioni Iva 2025, ad esempio, i contribuenti potranno indicare, in alternativa, i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Nella Risoluzione n. 24/E dell'8 aprile, l'Agenzia Entrate fornisce indicazioni operative in merito a alle modalità per verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria e per effettuare la comunicazione del nuovo codice attività.

Per verificare i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, i contribuenti possono accedere alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025, chiariscono ancora le Entrate, non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva e articolo 7 comma 8 Dpr n. 605/1973. Tuttavia, il contribuente potrà comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle citate disposizioni generali. 

In caso di iscrizione al Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; in caso contrario, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, quindi:

  • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera);
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.

    E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

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