Con la Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% anche se non si è proprietari dell'immobile ma lo si detiene in base ad un contratto di comodato d'uso, a condizione che:
Destinatario della risposta un contribuente residente in un immobile (parte di un edifico quadrifamiliare) in comodato d'uso gratuito che chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 anche nel caso non si sia proprietari dell'appartamento e se, le stesse agevolazioni, possano essere fruite anche per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui si abita.
L'Agenzia delle Entrate, riferendosi al caso specifico dell'interpello, precisa che è possibile fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore anche se l'immobile è in comodato d'uso, purché nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma.
Con riferimento al secondo quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna l'Agenzia osserva che tali interventi non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in esame. Per tali interventi, infatti, l'Istante potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 disciplinata dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (cd. "bonus facciate").
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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