Il 28 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus.
Nel Comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno l'Agenzia precisa che:
Gli enti che conseguiranno l'iscrizione nel RUNTS su loro richiesta, saranno cancellati dall'Anagrafe delle Onlus. La cancellazione, tuttavia, non comporterà lo scioglimento dell'ente e, di conseguenza, non vi sarà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio. In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il suddetto termine del 31 marzo, le Onlus avranno invece l'obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell'Anagrafe delle Onlus.
L'Anagrafe delle Onlus, precisa infine l'Agenzia Entrate, verrà soppressa a partire dal periodo d'imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione europea. Fino a tale termine sarà quindi pienamente operativa e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.
Va ricordato che le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus sono cessate il 22 novembre 2021, ad esclusione dei procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
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