Giovedì 17 marzo 2022

Ordini e Collegi professionali: dall'Inps chiarimenti sulla contribuzione in favore del personale dipendente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 40 del 15 marzo 2022 l'Inps fornisce una panoramica degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

Nella Circolare viene inoltre illustrato l'assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente: malattia e maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria,  NASpI e Fondo di integrazione salariale.

L'Istituto, in dettaglio, precisa che:

  • Malattia e maternità: gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per "allattamento", ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • Cassa unica assegni familiari (CUAF): l'obbligo contributivo CUAF non sussiste laddove ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF;
  • Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria: non sussiste l'obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e neppure l'obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria;
  • NASpI: gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della NASpI per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato. Tale contribuzione è dovuta nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  • Fondo di integrazione salariale: Ordini e Colllegi professionali non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.

Fonte: https://www.inps.it
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