Martedì 23 gennaio 2024

Precompilata Iva: l'Agenzia Entrate estende la sperimentazione al 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 19 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'ulteriore estensione del periodo sperimentale della dichiarazione precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici, con lo scopo di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti già individuata (imprese e professionisti), che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva

Il provvedimento recepisce inoltre le richieste provenienti dalle associazioni di categoria ed amplia i servizi dedicati ai titolari di partita Iva.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno infatti scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete internet: 

  • le bozze dei registri Iva mensili;
  • i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • la bozza della dichiarazione Iva annuale.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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