Sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono stati pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che vanno ad aggiornare il documento del 2014 tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi ma anche delle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19.
I nuovi principi, in particolare, sono curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).
Nella nuova versione sono state apportate importanti innovazioni sul tema di indipendenza e compenso dell'attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso.
Affrontato anche il tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo, in continuità alle "utilità" esterne in relazione alle quali l'attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.
La revisione, viene precisato nel documento, è da intendersi riferita alla norma fallimentare attuale, in attesa dell'entrata in vigore, il 1 settembre 2021, del Codice della Crisi e dell'insolvenza d'impresa, che richiederà una più completa rivisitazione per tenere conto dei nuovi riferimenti normativi e delle precisazioni contenute nel nuovo testo.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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