L'Agenzia delle Entrate torna sui requisiti di accesso al Contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall'art. 25 del Dl n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") e concesso a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella Risposta n. 478 del 16 ottobre, in particolare, fonrisce chiarimenti sulla determinazione dei requisiti di accesso al suddetto contributo in ipotesi di più attività svolte.
L'Agenzia si rivolge ad una società costituita nel 1994 ed attiva nel fitto e gestione di immobili di proprietà che ha avviato, a novembre 2019, una nuova attività secondaria di gestione di una casa vacanze (colpita duramente dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19) e che chiede se può beneficiare del contributo nella misura minima prevista, anche se l'attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria.
Per rispondere l'Agenzia Entrate richiama la propria Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 nella quale ha chiarito che "un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 - che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto rilancio". Dunque, nel caso di doppia attività svolta, nei requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto, si dovranno considerare tutti i risultati conseguiti.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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