Gli Ufficiali giudiziari potranno accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.
E' questo l'esito della convenzione siglata tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con l’approvazione del Garante privacy. L'accordo, che avrà la durata di cinque anni, regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Come avverrà l'accesso
Gli ufficiali giudiziari potranno utilizzare il servizio, nell’ambito dei propri compiti di ufficio, per acquisire tutte le informazioni utili a individuare i beni da sottoporre a esecuzione, anche nell’ambito di procedure concorsuali.
L’accesso avverrà con modalità sicure tramite un servizio di cooperazione informatica che utilizza il Sistema di interscambio dati (Sid).
L’ufficiale giudiziario potrà richiedere l’accesso per i soggetti per i quali è stata presentata istanza da parte di un creditore in possesso di un titolo esecutivo e del precetto o a seguito di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato. L’Agenzia, successivamente, verificherà la regolarità della richiesta e invierà la risposta con le informazioni al sistema informatico del Ministero. Da entrambe le parti, gli accessi al servizio saranno tracciati.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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