Mercoledì 6 maggio 2020

Riduzione del canone di locazione a causa dell'emergenza Coronavirus: come comunicare all'AE le modifica del contratto

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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In una risposta fornita sul proprio portare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che, a causa dell'emergenza sanitaria, riduca il canone di locazione al proprio inquilino, non ha l'obbligo di registrazione della riduzione del canone.
Lo stesso può, tuttavia, scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca).

E lo può fare (senza pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo), tramite posta elettronica certificata (PEC) o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell'Agenzia.

Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail, precisano le Entrate, il contribuente dovrà allegare:

  • la scansione dell'accordo di riduzione
  • il modello 69 debitamente sottoscritto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso dell'originale dell'accordo e della conformità a questo dell'immagine inviata, l'impegno a depositare in ufficio
  • l'atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente.

Il richiedente dovrà poi specificare che la registrazione è esente da imposte.

La richiesta di registrazione dovrà essere indirizzata all'ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica. L'ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l'ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio).

Le Entrate ribadiscono comunque che non sussiste l'obbligo di registrazione dell'atto di riduzione del canone ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento

    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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