Con la Risposta n. 320 del 9 maggio l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che opera nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi, che realizza tramite un sistema di scansione delle targhe, che prevede:
Viene quindi chiesto all'Agenzia delle Entrate se tale sanzione sia soggetta o meno a Iva, ai sensi dell'articolo 15 decreto del DPR 633/72.
Nella Risposta fornita l'Agenzia Entrate, anche alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022 (Causa C90/20), chiarisce che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte del cliente delle condizioni generali del contratto (spese di controllo per sosta irregolare) è da considerare come "corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso" e, dunque, soggetta ad Iva.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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