Mercoledì 4 ottobre 2023

Servizi online Agenzia Entrate: aggiornata la guida per delegare rappresentanti o persone di fiducia

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 22 settembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha informato della possibilità di utilizzare un’unica istanza per delegare un rappresentante o una persona di fiducia ad accedere nel proprio interesse ai servizi disponibili nelle aree riservate sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rendendo più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche.

Nella guida recentemente aggiornata l'Agenzia Entrate fornice tutte le indicazioni utili per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare nell’area riservata del sito della stessa Agenzia e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte:

  • dei “rappresentanti”, quindi dei soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale)
  • delle “persone di fiducia”, ossia dei soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (per esempio, il figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o una persona particolarmente fidata).

I contenuti della guida:

  • le persone interessate e i servizi disponibili
  • l’abilitazione per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno
  • l’abilitazione per chi esercita la responsabilità genitoriale
  • l’abilitazione delle persone di fiducia
  • la presentazione delle richieste in ufficio tramite delegato
  • l’accesso ai servizi online delle persone abilitate
  • il servizio web "consegna documenti e istanze"
  • il servizio web "richiesta di abilitazione della persona di fiducia"
  • per saperne di più

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo circoli

    Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
    Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

    In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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