Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il credito d'imposta ceduto da un'impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 accise, con il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
E' quindi consentito versare le accise utilizzando il suddetto modello, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte mentre non è consentito, precisano le Entrate, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Questa, in sintesi, la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 fornita dall'Agenzia delle Entrate, tramite la quale ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per i lavori di efficientamento energetico degli edifici condominiali.
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