Con Risoluzione n. 43/E del 13 luglio l'Agenzia delle Entrate, a seguito della cessazione della gestione, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, dispone la soppressione, su richiesta dello stesso Istituto, dei seguenti codici tributo utilizzabili in sede di compilazione dei rispettivi modelli di versamento:
F24 accise:
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
“FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi - Gruppo RAI”;
“FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo -
Gruppo RAI”;
“FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo - Gruppo
RAI”;
“FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo - Gruppo RAI”;
“FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo - Gruppo RAI”;
“FRS1” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo" - Gruppo RAI”.
F24 Enti pubblici
“FA01” denominato “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento
ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per
accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi