Mercoledì 4 agosto 2021

Spese fisioterapia detraibili anche con pagamenti in contanti se in strutture pubbliche o private accreditate al SSN

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le spese sostenute per interventi di fisioterapia, intese come spese di assistenza specifica sostenute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi.

Ma sono detraibili anche se il pagamento della fattura avviene in contanti?
L'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi ricorda che se il pagamento è effettuato in contanti, la detrazione può essere richiesta solo se le prestazioni sanitarie sono state eseguite in strutture pubbliche, oppure in strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Altrimenti è necessario utilizzare sistemi di pagamento "tracciabili", che possono essere attestati, da parte di chi percepisce le somme e che ha effettuato la prestazione, anche con annotazione in fattura (ricevuta fiscale o documento commerciale).


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Quietanza di pagamento

    La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Diffida a risarcire il danno

    La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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