Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.
Questo tipo di spese, infatti, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro) ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.
Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.
Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica
e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: altre detrazioni e deduzioni
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi