L'Agenzia Entrate, con la risposta n. 146/2020 a un quesito avente ad oggetto "Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative - Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179" ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.
La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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